Il credito del professionista che abbia predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale minore rientra tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’ art. 111, comma 2, legge fall., deve essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.