La Corte di legittimità, con pronuncia n. 23719 del 1° settembre 2021, ha affermato che l’indennizzo assicurativo corrisposto dalla Compagnia assicurativa e definito nell’accordo conciliativo tra le parti non può essere soggetto a ripetizione quando il datore di lavoro rinuncia a qualsiasi pretesa ed azione anche di natura risarcitoria, che trovasse causa o anche solo occasione nel rapporto di lavoro con eccezione del caso di dolo o colpa grave. Principio che trova ulteriore fondamento nel caso di specie, nella mancata presenza di indici esterni incoerenti con il tenore letterale della transazione e rivelatori di una differente volontà delle parti (cfr. Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 13595, del 2 luglio 2020).
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