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Giurisprudenza

Non sussiste interesse all’impugnazione del bilancio se sostituito da uno nuovo che ne elimini i pregiudizi

21 Febbraio 2018

Lucrezia Platè, Legal Intern presso lo studio BonelliErede

Tribunale di Roma, 23 gennaio 2017, n. 1127 – Pres. Rel. Mannino

Di cosa si parla in questo articolo

Non sussiste l’interesse all’impugnazione della deliberazione di approvazione di bilancio se a questo segue un altro bilancio che abbia privato di attualità e concretezza il pregiudizio causato dal bilancio precedente.

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Roma conferma l’adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale – in forza del principio di continuità tra i diversi e successivi bilanci di esercizio – non sussisterebbe l’interesse all’impugnazione della deliberazione di approvazione di bilancio di esercizio, se a quest’ultimo ne fosse seguito un altro che avesse privato di attualità e concretezza il pregiudizio attuale e concreto causato dal precedente bilancio oggetto di impugnazione. Tale giurisprudenza, cui il tribunale si uniforma, fissa nella sostanza il termine ultimo di approvazione del bilancio nella delibera di approvazione del progetto di bilancio successivo.

Tale orientamento, riporta il Tribunale, sarebbe stato recepito altresì dal legislatore della riforma, il quale riconoscendo all’impugnazione dei bilanci relativi ad esercizi chiusi una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti sia esterni sia interni rispetto alla società, avrebbe tipizzato all’art. 2434-bis c.c. la mancanza di interesse ad agire, la quale si verificherebbe qualora venga impugnato un bilancio dopo l’approvazione del successivo.

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