Con la presente pronuncia, la Cassazione estende ai componenti del collegio sindacale il principio secondo cui “non è configurabile la responsabilità dell’amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40 c.p. comma 2, la quale, integrata dalla posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 2392 c.c., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze; tuttavia l’amministratore di una società diversa da quella fallita può concorrere quale extraneus nel reato mediante una partecipazione attiva” (Sez. V, 28 novembre 2012, n. 7556).
Il medesimo principio deve ritenersi operante anche in relazione alla responsabilità del sindaco, dal momento che gli obblighi derivanti dagli artt. 2403 e ss. c.c. comportano la sussistenza di una posizione di garanzia esclusivamente a tutela della società alla quale sono legati in virtù del contratto di prestazione d’opera.
Ciò comporta di conseguenza il dovere di attivarsi per evitare che gli amministratori arrechino danno al patrimonio della società da essi gestita, non essendo essi tenuti ad impedire la commissione di reati da parte di amministratori di altre società, nei quali possono concorrere solo attraverso una condotta attiva (In dottrina si rimanda a Mazzotta, D’Avirro, Profili penali del controllo nelle società commerciali. Sindaci, revisori e autorità indipendenti, Milano, 2006; Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano, 2003).