Con Risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarito che non sono soggetti a imposizione gli indennizzi che risarciscono il valore di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto “Salva banche” (Dl 183/2015).
In particolare, non è tassabile l’indennizzo erogato dal Fondo di Solidarietà istituito appositamente dalla legge di Stabilità 2016 per gli investitori persone fisiche che, avendo acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato, sono stati risarciti con un indennizzo erogato in via forfetaria a seguito di un’apposita istanza, oppure a conclusione di una procedura arbitrale.
Sotto il profilo fiscale, infatti, si tratta di un reintegro patrimoniale che non ha, conseguentemente, rilevanza ai fini delle imposte.