La clausola contemplante oneri per l’anticipata estinzione del finanziamento non determina alcun significativo squilibrio idoneo a radicare l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Siracusa si è pronunciato sulla presunta vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del finanziamento.
Con atto di citazione, l’opponente ha inteso contrastare la domanda monitoria avversaria eccependo, tra le altre, la vessatorietà della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento.
Parte convenuta ha resistito variamente argomentando l’infondatezza dell’avanzata eccezione.
Il giudice di prime cure ha statuito che la clausola de qua non determina alcuno squilibrio sanzionabile dalla normativa prevista dal codice del consumo, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la commissione di estinzione anticipata […] costituisce […] una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio […]”, ed inserendosi in quel filone della giurisprudenza di merito per cui “la scelta di estinguere anticipatamente il contratto è comunque rimessa alla decisione della parte mutuataria, che ha la possibilità di liberarsi dal vincolo a propria discrezione, sicché la prestazione a carico della parte mutuataria in caso di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo per la facoltà di recesso accordata dal mutuante configurando dunque una sinallagmaticità che esclude il presupposto stesso dell’applicazione dell’art. 33 del codice del consumo”.