1) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.
2) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.
3) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, non può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione, a meno che, tenuto conto del contesto dell’operazione per cui detto contratto è stato concluso, considerata nel suo insieme, quest’ultimo presenti un nesso talmente debole con tale attività professionale che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
4) L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.