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Norme procedurali GDPR: l’EDPB sulla proposta di regolamento

10 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dell’EDPB (European Protection Board) ha adottato una dichiarazione a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla proposta di regolamento della Commissione europea, che stabilisce ulteriori norme procedurali relative all’applicazione del GDPR.

La dichiarazione accoglie in generale con favore le modifiche introdotte dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla proposta di regolamento sulle norme procedurali aggiuntive, e raccomanda di affrontare ulteriormente elementi specifici, affinché il nuovo regolamento raggiunga gli obiettivi di razionalizzare la cooperazione tra le autorità e migliorare l’applicazione del GDPR.

Contiene inoltre raccomandazioni pratiche che possono essere utilizzate nel contesto dei prossimi triloghi (fra Parlamento, Consiglio e Commissione UE):

  • ribadisce la necessità di una base giuridica e di una procedura armonizzata per le risoluzioni amichevoli
  • formula raccomandazioni per garantire che il consenso sulla sintesi delle questioni chiave sia raggiunto nel modo più efficiente
  • pur accogliendo con favore l’inclusione di scadenze aggiuntive, ricorda che devono essere realistiche, ed esorta i co legislatori a eliminare le disposizioni relative alle obiezioni pertinenti e motivate, nonché alla “motivazione” nella procedura di risoluzione delle controversie
  • accoglie con favore l’obiettivo di una maggiore trasparenza, ma l’EDPB ritiene che l’introduzione di un fascicolo comune, come proposto dal Parlamento europeo, richiederebbe complesse modifiche ai sistemi di gestione dei documenti e di comunicazione utilizzati a livello europeo e nazionale: le soluzioni tecniche per la sua attuazione dovrebbero essere valutate con attenzione e le modalità di accesso al fascicolo dovrebbero essere ulteriormente chiarite
  • accoglie con favore l’emendamento del Consiglio che consente all‘autorità di protezione dei dati capofila di rinunciare alla cosiddetta cooperazione rafforzata in casi semplici e lineari, ma sottolinea la necessità di chiarire ulteriormente la portata di questa rinuncia.
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