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Attualità

Nota della Banca d’Italia in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

26 Aprile 2017

Avv. Fabio Coco e Avv. Alberto Prade, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Con nota del 28 marzo 2017 (cfr. contenuti correlati) la Banca d’Italia ha fornito nuove indicazioni in merito all’esercizio da parte degli intermediari del potere di modifica unilaterale dei contratti, chiedendo agli stessi (in un’apposita “riunione congiunta” degli organi di gestione e controllo unitamente alla Funzione di Compliance) di “riesaminare analiticamente” la conformità alle indicazioni fornite delle manovre di modifica unilaterale effettuate da gennaio 2016.

In caso di accertata non conformità, gli intermediari dovranno adottare iniziative di rimedio che, se del caso, comporteranno la restituzione ai clienti delle somme già percepite; tali iniziative dovranno inoltre essere oggetto di comunicazione via pec alla Banca d’Italia entro il 31 maggio 2017.

In generale, l’Autorità di Vigilanza ha evidenziato le principali condizioni di esercizio del diritto di modifica unilaterale facendo riferimento espresso alla disciplina dell’istituto indicata nell’art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 (“TUB”). In particolare, l’Autorità ha ribadito l’esigenza di adottare particolare cautela nell’esercizio dello ius variandi, raccomandando l’adozione di condotte trasparenti e corrette che consentano al cliente di conoscere i presupposti della variazione e di assumere scelte consapevoli, in modo da poter valutare, alternativamente, se proseguire il rapporto sulla base delle nuove condizioni o recedere dal contratto con applicazione delle precedenti condizioni. La Banca d’Italia ha quindi insistito sulla chiarezza e necessaria sussistenza di un giustificato motivo sotteso ad ogni modifica unilaterale.

La Banca d’Italia, infatti, dopo aver richiamato le indicazioni già fornite dalla stessa con nota del 5 settembre 2014 e quelle di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) del 21 febbraio 2007, ha indicato le modifiche unilaterali che non appaiono coerenti con i principi sopra esposti.

Innanzitutto, l’Autorità ritiene non coerenti le modifiche “prive di specifica correlazione” tra i rapporti e le condizioni economiche oggetto di variazione, da un lato, e l’incremento dei costi posto a base della modifica, dall’altro.

La necessaria “specifica correlazione” sembra richiamare la nota in cui il MISE affermava la necessità di “eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario” a fondamento della modifica unilaterale.

In tal senso, nella nota ora in parola, l’Autorità in ragione di questo principio precisa altresì che non appaiono legittime le modifiche che “non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti” e quelle che “fanno riferimento a una pluralità di motivazioni” in quanto, come detto, tali circostanze non sarebbero “correlabili” ad una modifica unilaterale.

Al momento sembra si possa affermare che Banca d’Italia intenda ribadire quanto già più volte espresso dall’Arbitro Bancario Finanziario circa l’esigenza di dover circoscrivere e illustrare ai clienti con sufficiente precisione il “giustificato motivo”, ossia le ragioni che hanno indotto l’intermediario ad una determinata modifica unilaterale; altrimenti, si ostacolerebbe la possibilità per il cliente interessato dalla modifica di valutare la congruità della stessa.

Infine, per l’Autorità non appaiono coerenti le modifiche che realizzano interventi “una tantum” che determinano “prelievi occasionali” e quelle che “esentano alcune tipologie di clienti”. Queste ultime sembrano confliggere con le precedenti indicazioni del MISE: nella nota già menzionata il MISE spiegava che tra gli “eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario” vi potessero essere eventi che “afferiscono alla sfera del cliente” e che, in quanto tali, potessero riguardare una certa categoria di clienti (si pensi a mutamenti del grado di affidabilità di una categoria di imprese che vedono accrescere il proprio rischio di credito). Con riferimento alle prime modifiche, pur ammettendo che le stesse possano risultare parzialmente incompatibili con un rapporto di durata, non si comprende perfettamente perché debbano essere astrattamente escluse a priori. Sembra che l’Autorità faccia riferimento a casi particolari e appare in tal senso necessario rinviare ad ulteriori approfondimenti.

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