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Attualità

Nota di commento alle linee guida della Banca di Italia sul servizio di pagamento dei bollettini

30 Gennaio 2017

Andrea Conso e Antonio Di Giorgio, Partner di AC FIRM

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Il 23 gennaio u.s. la Banca d’Italia ha pubblicato le linee guida per la prestazione del Servizio di pagamento di bollettini (di seguito il “Servizio”), che cristallizzano e consolidano le “buone prassi” di mercato e che gli operatori sono quindi chiamati a fare proprie (di seguito le “Linee Guida”; cfr. contenuti correlati).

Come noto il Servizio è un’attività riservata a Banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento e a Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche gli “Intermediari”); in particolare, esso è riconducibile nell’ambito del servizio di pagamento di esecuzione di ordini di pagamento, ex art. 1, c. 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 11/2010 (attuativo della Direttiva 2007/64/CE – cd. PSD – abrogata, a decorrere dal 13 gennaio 2018, dalla Direttiva 2015/2366/UE – cd. PSD2).

Il Servizio viene prestato dagli Intermediari, anche tramite le proprie reti distributive attive sul territorio, nell’ambito di due principali modelli di business; segnatamente:

  • il primo, in cui l’Intermediario stipula una convenzione con Poste Italiane o direttamente con l’ente beneficiario del pagamento (il soggetto che emette la bolletta);
  • il secondo, che non prevede invece alcuna convenzione tra l’Intermediario e Poste Italiane o l’ente beneficiario del pagamento.

Nei due modelli gli effetti sul pagatore sono diversi. Nella prima ipotesi il pagamento estingue immediatamente il debito, nella seconda, invece, l’estinzione avviene quando i fondi sono accreditati sul conto del beneficiario. Per contro, in entrambi i modelli, l’utente che paga il bollettino (o comunque uno strumento ad esso affine, ad es. MAV, RAV, etc.) deve comprendere se il debito nei confronti del creditore si estingue contestualmente al pagamento effettuato all’Intermediario oppure in un momento successivo; parimenti il beneficiario deve riconoscere l’utente (autore del pagamento) e la causale dell’operazione di pagamento.

I due modelli comportano rischi differenti per pagatore e beneficiario e dunque anche l’adozione di particolari cautele e accorgimenti.

Con le Linee Guida, il richiamo generale agli Intermediari è quindi nel senso di adottare i presidi, dei quali si intende dare conto nel seguito, utili ad assicurare che dette finalità siano sempre realizzate nella prestazione del Servizio, quale che sia il modello utilizzato.

Nella medesima prospettiva, le Linee Guida risolvono anche la discussione che da qualche tempo accompagna l’applicazione dell’art. 12, c. 2, D.lgs. 141/2010 (cfr. Sezione II delle Linee Guida). Viene infatti chiarita la possibilità per gli Intermediari di esternalizzare alcune fasi meramente esecutive della prestazione del Servizio offerto alla clientela, anche a soggetti non (necessariamente) iscritti all’OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori) o comunque destinatari dell’esenzione dall’applicazione della disciplina in materia di agenti in attività finanziaria. Si tratta di un chiarimento atteso che conferma la lettura invocata da tempo – oltre che da chi scrive – dagli operatori del settore, anche tramite la propria associazione di categoria. In particolare, con ciò si supera l’asimmetria che rischiava di – ulteriormente – penalizzare sul piano commerciale gli istituti di pagamento di più recente istituzione; dal 2016, di fatto, costretti ad avvalersi di una rete distributiva di agenti in attività finanziaria, anche per le attività rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 12 citato.

Di seguito, una sintesi dei principali contenuti e novità delle Linee Guida.

Le Linee Guida

Riguardo le indicazioni della Banca d’Italia applicabili a tutti gli Intermediari abilitati alla prestazione del Servizio, indipendentemente dall’adozione del primo o secondo modello richiamati in apertura (cfr. Sezione I delle Linee Guida), viene rimarcata anzitutto l’opportunità che l’Intermediario valuti le modalità di funzionamento dei terminali e l’aggiornamento degli annunci pubblicitari (vetrofanie, volantini, etc.), del foglio informativo, del sito internet e della modulistica contrattuale, nei termini qui precisati:

1) In caso di attività di incasso effettuata tramite “terminali-chioschi” di accettazione di pagamenti (con o senza accordo con il beneficiario), il pagamento viene effettuato direttamente dal debitore e i terminali dovrebbero:

  1. fornire al pagatore tutte le informazioni preventive sulle modalità di esecuzione del pagamento che il cliente dovrebbe esplicitamente accettare;
  2. acquisire le informazioni – contenute nel bollettino – necessarie per avviare il pagamento;
  3. essere in grado di gestire i casi in cui, per qualunque motivo, non si renda possibile dare seguito al pagamento fornendo un’adeguata informativa al cliente.

2) Gli annunci pubblicitari, esposti nei locali aperti al pubblico dove è offerto il Servizio, dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni, chiare e immediatamente visibili:

  1. indicazione dell’Intermediario che presta il Servizio;
  2. costi dell’operazione e tempi di esecuzione del pagamento;
  3. tempi di estinzione del debito verso il beneficiario (specificando, in particolare, se l’operazione estingue immediatamente il debito ovvero se l’estinzione avviene in un secondo momento; in questo ultimo caso con l’avvertenza che l’utente è esposto al rischio dell’applicazione di interessi di mora relativi al ritardo di un giorno nell’esecuzione dell’ordine di pagamento).

Il rischio di cui al precedente punto 3, altresì, dovrebbe essere evidenziato nel foglio informativo inerente la prestazione del Servizio.

3) Il sito internet degli Intermediari dovrebbe riportare le medesime informazioni di cui al punto 2) che precede. Il sito dovrebbe includere, altresì, in maniera aggiornata, la lista di tutti i soggetti convenzionati per l’offerta del Servizio (in particolare, il sito di Poste Italiane dovrebbe riportare l’elenco dei soggetti con cui la società ha stipulato una convenzione) e quella dei beneficiari in favore dei quali è possibile effettuare pagamenti. La lista dei beneficiari dei pagamenti dovrebbe essere messa a disposizione anche presso il luogo ove è offerto il Servizio (per gli Intermediari che hanno sottoscritto una convenzione con Poste Italiane, tale condizione può essere soddisfatta con il rinvio al sito della medesima). Nel caso di Intermediari che operano secondo il modello in assenza di convenzione con il beneficiario, detta lista, dovrebbe indicare che i beneficiari ivi inclusi non hanno stipulato accordi con l’Intermediario e che, di conseguenza, il pagamento del bollettino non ha effetto immediatamente solutorio.

4) La definizione della lista dei beneficiari di cui al punto che precede (in merito ai quali, pur in mancanza di accordo, l’Intermediario offre il Servizio) dovrebbe essere fatta preventivamente. È opportuno, infatti, che l’Intermediario che riceve i fondi:

  1. quando il beneficiario non è cliente, provveda al riscontro dei principali dati che consentano di verificare l’esistenza, la denominazione e l’indirizzo del beneficiario, l’oggetto sociale/attività svolta, la tipologia di bene/servizio erogato o venduto;
  2. quando il beneficiario è cliente faccia riferimento alle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica per il reperimento delle informazioni che precedono.

Inoltre, sia in presenza di un accordo tra intermediario e beneficiario (o Poste Italiane) sia in assenza di convenzione, l’associazione a ciascun beneficiario dell’IBAN del conto di accredito, potrebbe rivelarsi un adempimento opportuno per evitare l’errato indirizzamento dei fondi. L’intermediario dovrebbe assicurare, dunque, che non sia possibile pagare i bollettini destinati a beneficiari e/o IBAN diversi da quelli preventivamente individuati e censiti nel sistema gestionale.

5) La ricevuta di pagamento rilasciata dall’Intermediario al cliente, a conclusione dell’operazione di pagamento, dovrebbe contenere tutte le informazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c) del punto 2) e per le operazioni non andate a buon fine prevedere una frase univoca e intellegibile quale ad es. “TRANSAZIONE NON ANDATA A BUON FINE”. La ricevuta di pagamento, inoltre, in caso di estinzione differita, dovrebbe indicare le modalità di reperimento del “Numero Transazione” assegnato alla stessa; con l’eseguito della operazione di pagamento, poi, l’Intermediario dovrebbe rendere subito disponibile al cliente pagatore l’evidenza dell’avvenuta esecuzione, indicando la data di accredito dei fondi sul conto del beneficiario e il menzionato “Numero Transazione”.

6) Se per la prestazione del Servizio, l’intermediario si avvale di una rete distributiva, la modulistica contrattuale in vigore dovrebbe essere quantomeno aggiornata con la seguente prescrizione, per le ipotesi di cessazione del rapporto per qualsiasi ragione (recesso, risoluzione, etc.): “l’intermediario provvede immediatamente a bloccare/disabilitare i servizi ritirando tutto il materiale riferibile all’intermediario stesso (vetrofanie incluse) nonché il terminale di accettazione dei pagamenti”.

Nella Sezione II delle Linee Guida sono sviluppate ulteriori indicazioni per gli Intermediari che offrono il Servizio, sulla base di un modello di business che non prevede una convenzione con il beneficiario e si avvale di una rete distributiva convenzionata di soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento (ad es. agenti in attività finanziaria o altri intermediari abilitati).

In questo caso si precisa che il ricorrere degli indicatori della Banca d’Italia può far ritenere soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 12, c. 2, del D.Lgs. n. 141/2010; infatti, il ricorrere congiunto delle condizioni che seguono, pur in assenza di una convenzione tra beneficiario e intermediario, è “indice ragionevole” di presunzione che per l'esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di Intermediari abilitati non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Segnatamente:

  1. a) il bollettino dovrebbe riportare i dati necessari al pagamento impressi a stampa (cd. bollettino premarcato) in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’utente oppure
    b) il bollettino dovrebbe essere compilato dal cliente pagatore, in conformità con le indicazioni fornite dal beneficiario, ed essere comunque trattato in via automatizzata; (nel caso invece dei bollettini “bianchi”, compilati solo a cura del pagatore, si è invece in presenza di un modulo cartaceo che rappresenta nella sostanza un ordine di bonifico da parte del cliente e, pertanto, non troverebbe applicazione l’esenzione prevista dall’art. 12, c. 2, del D.lgs. 141/2010, essendo necessaria la presenza di un agente in attività finanziaria);
  2. il terminale non dovrebbe consentire in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico (es. indicazione del beneficiario o della causale del pagamento).

A riguardo, è opportuno, che la modulistica contrattuale in essere tra Intermediario e rete distributiva venga aggiornata:

  1. nel rispetto dei requisiti sulla esternalizzazione di servizi o funzioni importanti prescritti dalla Banca d’Italia (per gli Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento cfr. le Disposizioni di vigilanza del 17 maggio 2017, Capitolo VI, Sezione II, Allegato B) e
  2. tenendo conto nel testo delle due condizioni che precedono.

Il foglio informativo della prestazione del Servizio, inoltre, è opportuno sia modificato al fine di rendere adeguatamente edotto il cliente pagatore dei rischi derivanti da eventuali errori di compilazione (mancata, o errata esecuzione del pagamento; mancata riconciliazione dei flussi finanziari e contabili) nel caso del pagamento di un bollettino non premarcato.

In conclusione, si osserva che tutti gli interventi di aggiornamento, in ogni caso, devono essere condotti nel rispetto, da parte dell’Intermediario, della disciplina applicabile alla prestazione del Servizio, con particolare attenzione alla normativa sulla trasparenza, ex Titolo VI, D.Lgs. n. 385/1993 e disciplina di attuazione.

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