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Attualità

Nota informativa danni: in arrivo le attese norme di semplificazione

30 Maggio 2016

David Maria Marino, Partner, DLA Piper

All’esito di un lungo confronto con ANIA, associazioni dei consumatori e degli intermediari, IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 10/2016 che contiene la proposte di modifica del Regolamento 35/2010 in materia di informazioni e pubblicità dei prodotti assicurativi (cfr. contenuti correlati).

Le proposte di modifica concernono principalmente: (a) la semplificazione della nota informativa per il ramo r.c. auto e per gli altri rami danni; (b) nuovi casi di esenzione dell’obbligo di consegna della nota e (c) nuove modalità di consegna della documentazione precontrattuale.

Interessante osservare che l’intervento regolamentare richiama espressamente il nuovo quadro normativo europeo in materia di informativa nei rami danni ed in particolare del c.d. PID (Product Information Document) previsto dalla recente Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Direttiva IDD) che dovrà essere recepita entro il 2018.

(a) Semplificazioni

I nuovi schemi di nota informativa si caratterizzano per l’uso di un linguaggio ancora più semplice rispetto al passato e facilmente comprensibile e per il numero contenuto di pagine di cui si compongono.

Ribaditi e ulteriormente articolati i concetti di chiarezza sinteticità.

In particolare, ai sensi del riformulato articolo 31, la documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dalle imprese:

  1. è scritta in un linguaggio ed uno stile chiaro e sintetico, tali da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;
  2. è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile;
  3. illustra, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensione e limitazioni della garanzia, rivalse;
  4. assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
  5. non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Gli schemi standardizzati di nota informativa saranno articolati in sezioni, contenenti le informazioni chiave relative al prodotto, così intitolate:

  • Che cosa è questa polizza?
  • Chi è l’impresa di assicurazione?
  • Quanto dura la polizza?
  • Come si pagano i premi?
  • Quali rischi copre la polizza?
  • Chi e cosa NON copre la polizza?
  • Cosa fare in caso di sinistro?

Coerentemente con quanto previsto nella Direttiva IDD le imprese potranno predisporre, in aggiunta alla nota informativa, una scheda sintetica personalizzata in cui sono riepilogate le caratteristiche principali del contratto.

Degne di note (sempre nella prospettiva di semplificazione) le precisazioni secondo cui:

  • la nota informativa non contiene richiami alle condizioni di polizza;
  • i riferimenti normativi sono limitati ai casi strettamente necessari.

(b) Nuovi casi di esenzione

Oltre ai casi (già previsti) dei contratti aventi ad oggetto grandi rischi e rischi agricoli, non sarà più necessario consegnare la nota informativa in caso di contratti stipulati da persone giuridiche e oggetto di negoziazione individuale (c.d. tailor made), sulla base della considerazione che il contraente-persona giuridica partecipa attivamente alla definizione del regolamento negoziale e necessita perciò di minori tutele informative rispetto ai contratti per adesione.

(c) Nuove modalità di consegna e di aggiornamento

La nota informativa e le condizioni di polizza potranno essere consegnate anche tramite posta elettronica o tramite sito internet dell’impresa, previo consenso del contraente.

Per l’utilizzo del sito l’impresa dovrà inviare al potenziale contraente, per posta elettronica, il link al punto esatto del sito in cui i documenti possono essere reperiti e dovrà mantenere accessibili i documenti per tutto il periodo durante il quale potrebbero essere utili al contraente/assicurato e comunque fino alla scadenza del termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c..

Osservazioni e commenti alle proposte di modifica potranno essere inviate ad IVASS entro 20 giugno 2016.

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