Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di un tema – quello del risarcimento del danno da esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento – di sicura rilevanza teorica e riscontro pratico.
In particolare, i giudici di legittimità, pur non affrontando “di petto” l’argomento in questione, dimostrano di apprezzare la ricostruzione offerta dalla Corte di Appello di Milano, in quanto capace di delimitare, da un lato, il perimetro applicativo temporale dell’art. 2497 cod. civ. ed evidenziare, dall’altro – e sebbene a fronte di passaggi “non sempre chiari in ordine all’attribuzione dell’onere della prova” e del noto contrasto dottrinale in materia – la natura aquiliana della responsabilità di cui alla disposizione richiamata.
Nondimeno, per il tramite della pronuncia qui massimata, gli ermellini hanno affermato l’importanza rivestita in dinamiche di tal genere da un attento esame della fattispecie concreta, ritenuta in astratto abusiva. Esame che, nel caso di specie puntualmente portato a termine dalla Corte territoriale, ha correttamente condotto a valutare la sottoscrizione di un contratto di commissione infragruppo non solo non lesivo degli interessi della ricorrente, ma anzi fisiologicamente “immune” da una previa approvazione assembleare della controllata, in quanto indirizzato ad attuare non già un’esternalizzazione di fasi produttive (con conseguente modifica della struttura della società e della sua posizione nel gruppo), quanto piuttosto una mera riorganizzazione delle modalità utilizzate per la vendita.