Con Risposta n. 485 del 3 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle note di variazione IVA nel caso di tardiva o mancata insinuazione al passivo.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, è consentito provvedere alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, nella dichiarazione annuale riferita all’annualità in cui la stessa nota è stata emessa, a prescindere dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell’accettazione del curatore, stante che la normativa IVA non prevede a carico di quest’ultimo nessun adempimento fiscale, prevedendo l’esenzione dall’obbligo di registrare la nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
Sul punto, sottolinea l’Agenzia, perché sia possibile provvedere all’emissione delle note di variazione IVA è necessario, che in seguito all’emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l’originaria prestazione imponibile.
La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta.
Una nota di variazione che prenda in considerazione la sola imposta non riscossa procederebbe a scindere l’indissolubile collegamento tra imposta ed operazione imponibile.
La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.