Con Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl Sostegni-bis alla disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali.
La Circolare, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore.
Inoltre, stabilisce che la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale e che la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
La Circolare fornisce inoltre esempi esplicativi sulle modalità con cui il cedente/prestatore può recuperare l’Iva relativa alle note di variazione regolarmente emesse tramite le liquidazioni periodiche o la dichiarazione.