La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21981 del 5 agosto 2024, ha accolto l’impugnazione proposta dall’erede di un socio accomandatario e liquidatore di una società in accomandita semplice estinta avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa ai vizi di motivazione di un avviso di accertamento fiscale.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificò all’erede un «avviso di accertamento … conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014» della società.
Dopo che la Corte Territoriale Provinciale di Napoli dichiarò il ricorso presentato dal contribuente (erede) inammissibile, quest’ultimo impugnò la relativa sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Tale organo accolse il gravame proposto, rilevando che l’avviso di accertamento fosse «viziato in punto di motivazione».
L’Agenzia delle Entrate – dunque – ha proposto nei confronti di tale decisione ricorso per cassazione e il contribuente si è costituito con controricorso incidentale condizionato, facendo valere l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento e l’impossibilità di ritenerla sanata tramite l’impugnazione del provvedimento fiscale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l’art. 28, co. 4, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui gli effetti dell’estinzione di una società ex art. 2495 c.c. sono differiti di cinque anni nei confronti dell’«Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione … con riguardo a tributi o contributi».
L’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento alla società estinta, senza potersi ritenere che la morte del socio ex accomandatario e liquidatore implicasse un trasferimento della rappresentanza dell’ente in capo all’erede.
Per tali motivi, secondo la Corte di Cassazione, la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi viziata da nullità e inidonea ad assolvere il proprio scopo poiché diretta ad una persona fisica (= il contribuente erede) «sprovvista d’ogni capacità processuale riferibile all’atto impositivo».