La Corte di Cassazione, con ordinanza di data 24 giugno 2024, n. 17304, (Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro) si è pronunciata in materia di tardività della notifica del ricorso in Cassazione.
Ha così posto il principio di diritto per cui ove il tentativo di parte ricorrente di notifica dell’atto introduttivo di ricorso in Cassazione, esperito nel rispetto dei termini per la proposizione del ricorso, non vada a buon fine, parte ricorrente può utilmente riattivare il procedimento notificatorio se l’esito negativo della prima notifica dipende da causa non imputabile al notificante; tuttavia, non è causa non imputabile il fatto che il difensore domiciliatario di parte notificanda abbia trasferito il proprio indirizzo, ove operi nello stesso circondario giudiziario del notificante.
La sentenza decide su eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in Cassazione, notificato ben oltre i termini processuali semestrali ex art 327 c.p.c.
Il ricorrente aveva esperito un primo tentativo di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario tre giorni prima della scadenza dei termini, ma questo aveva avuto esito negativo, per essersi il difensore domiciliatario trasferito presso altro indirizzo.
Anche a causa della diminuzione dei servizi dovuti all’emergenza pandemica, il notificante aveva potuto ritentare la notifica solo successivamente alla scadenza dei termini, questa volta all’indirizzo p.e.c. del difensore domiciliatario.
La Corte di Cassazione è perentoria nel ritenere la notifica tardiva.
Da un lato riconosce che il principio di economia processuale e conservazione degli atti impone che, ove la notifica non sia andata a buon fine, sia possibile riattivare il relativo procedimento anche oltre il decorso dei termini, ma ribadisce che tanto deve essere subordinato al fatto che l’esito negativo del primo tentativo in prima battuta non dipenda da causa imputabile alla parte notificante.
In tale senso, si distinguono:
a) il caso in cui il difensore domiciliatario eserciti nel medesimo circondario giudiziario del notificante;
b) il caso in cui esercitino in circondari diversi.
Solo in quest’ultimo caso, spiega la Cassazione il trasferimento del difensore presso altro indirizzo potrà giustificare una nuova notificazione oltre i termini, a seguito di primo inutile tentativo del notificante; nel primo caso, la possibilità di chiedere riscontro all’albo professionale sul domicilio professione rende l’esito negativo del tentativo di prima notificazione imputabile al notificante.
Tale argomento è rafforzato dalla considerazione per cui il notificante aveva comunque conoscenza dell’indirizzo p.e.c. dell’avvocato difensore domiciliatario, quale domicilio digitale cui devono essere notificati tutti gli atti successivi all’entrata in vigore del d.l. 90/2014; il tentativo di notificazione tempestiva a mezzo p.e.c. non è tuttavia stato allegato né dimostrato.