Il 27 aprile 2016 l’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 14/E concernente l’applicazione delle norme su <<Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare. Articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2015.>> (cfr. contenuti correlati).
In particolare, si tratta di un documento interpretativo che è stato adottato dall’Agenzia fiscale per chiarire i (diversi) dubbi sorti all’indomani dell’emanazione del provvedimento legislativo inserito nella legge di stabilità per il 2015 che aveva previsto l’introduzione di un credito di imposta in favore di Casse di Previdenza e Fondi Pensione (e pari rispettivamente al 6% e al 9%) per gli investimenti di medio lungo termine (per un periodo minimo di 5 anni) effettuati su prodotti riconducibili all’ “economia reale”, nonché del successivo decreto del MEF (DM 19 giugno 2015) che ha specificato cosa debba intendersi per investimenti nell’economia reale e come debba essere applicato il credito di imposta in questione.
La Circolare è strutturata in sette diversi paragrafi nei quali si affrontano, dopo un’iniziale premessa introduttiva (par. 1), le diverse le diverse modalità di calcolo e di applicazione del bonus nei riguardi delle Casse di Previdenza e dei Fondi Pensione (par. 2).
Al paragrafo 3 invece si forniscono chiarimenti sull’oggetto dell’investimento e quindi, ad esempio, su come debba essere letta la lista di investimenti che può essere considerata come rientrante nella categoria dell’ “economia reale”, la cui definizione è contenuta all’art. 2, comma 1 (lettere da a) a d)) del DM 19 giugno 2015. La circolare precisa, a tal riguardo, che Casse Previdenziali e Fondi Pensione potranno validamente limitarsi a verificare la sussistenza della caratteristica richiesta dalla normativa della “prevalenza” dell’investimento da parte delle società o dei fondi selezionati nei settori infrastrutturali dell’economia reale (nelle categorie elencate dal suddetto DM 19 giugno 2015) avendo riguardo alla documentazione normalmente disponibile per il pubblico degli investitori al momento della conclusione dell’investimento, e quindi al regolamento del fondo nel caso di investimento indiretto tramite OICR, oppure alla documentazione societaria e bilancistica delle società considerate, nel caso di investimento diretto in azioni o titoli obbligazionari.
Un altro aspetto critico su cui risulta di particolare aiuto la Circolare 14/E concerne le caratteristiche dell’investimento infrastrutturale, ed in particolare quello della possibilità di investire in società che “sviluppino” progetti infrastrutturali (di tipo greenfield) o che invece si limitino ad una successiva gestione (di tipo brownfield). A tal riguardo, l’apertura fornita dall’Agenzia delle Entrate è nel senso di considerare ammissibili (e quindi potenzialmente in grado di permettere l’accesso al bonus fiscale) non sono gli investimenti in società che sviluppano progetti greenfield, ma anche su società che operino la gestione in campo brownfield.
Il paragrafo 3.3 contiene inoltre un’ulteriore apertura alla possibilità di accedere al beneficio fiscale anche nel caso di investimenti realizzati tramite polizze assicurative di tipo unit linked, o a quote di fondi di fondi. L’Agenzia ritiene percorribile tali forme di investimento ai fini del possibile riconoscimento del credito di imposta purché per l’intera durata dell’investimento (che lo si ricorda deve complessivamente arrivare almeno ad un quinquennio) (i) la polizza rimanga investita prevalentemente in fondi comuni che siano, a loro volta, prevalentemente rivolti al settore delle infrastrutture o a quello delle società non quotate, ovvero (ii) nel caso dei fondi di fondi, sia possibile effettuare una verifica in concreto sulla composizione dei fondi su sui sono investite le somme da parte del fondo di fondi, in investimenti infrastrutturali in adesione alla normativa primaria suddetta.
Il paragrafo 4 precisa che la decorrenza del bonus fiscale si ha per gli investimenti realizzati nel 2015, con delle particolari modalità applicative per gli enti che usufruiscono ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del regime dichiarativo o del regime del risparmio gestito (per come disciplinati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 5 e 7 del d.lgs. 461/1997).
Il paragrafo 5, nel ricordare la necessità dell’ottenimento da parte degli enti che intendano richiedere il credito di imposta in questione di apposita certificazione da parte degli intermediari circa le ritenute e le imposte sostitutive applicate (nella misura del 26% per le Casse di Previdenza), precisa anche che l’attestazione degli intermediari dovrà indicare separatamente la quota di investimenti (diretti o operati per il tramite di OICR o nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita e a capitalizzazione) assoggettabile a tassazione in misura ridotta, come nel caso dei Titoli di Stato (ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 66/2014).
Il paragrafo 6 della Circolare è invece dedicato alle modalità tecnico applicative per la richiesta del bonus fiscale, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, e per l’eventuale ripartizione delle somme stanziate dal legislatore (pari ad 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) qualora le richieste degli enti fossero superiori al plafond utilizzabile.
Infine, con riferimento ai controlli sull’operato di Casse di Previdenza e Fondi Pensione che avessero illegittimamente richiesto e percepito il bonus fiscale in questione, al paragrafo 7 della Circolare 14/E si chiarisce che spetterà all’Agenzia delle Entrate (come ovvio) l’attività di accertamento, con il supporto del MEF per quanto riguarda l’individuazione corretta degli investimenti ammissibili per come previsti ai sensi del DM 19 giugno 2015.
In caso di violazione delle norme, le sanzioni saranno pari: (i) al 30% del credito utilizzato nel caso di utilizzo di un credito di imposta in misura maggiore rispetto a quella spettante ai sensi della normativa, e (ii) la sanzione dal 100% al 200% per cento della misura del credito stesso qualora sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, senza possibilità di utilizzo del meccanismo della “definizione agevolata”.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che ai sensi dei principi che informano lo Statuto del Contribuente, viste le condizioni di obiettiva incertezza caratterizzanti la disciplina in questione sul credito di imposta, per il caso di indebita fruizione del credito di imposta richiesto dal 1° marzo al 30 aprile 2016 si procederà al recupero delle somme senza applicazione di sanzioni.