Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 è stato completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile sul bilanci d’esercizio e la disciplina del d. lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato. L’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) ha conseguentemente avviato un processo di aggiornamento del set di principi contabili nazionali attualmente in vigore. Il piano di lavoro ha come oggetto prioritario, ma non esclusivo, la modifica dei principi in funzione delle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015. In aggiunta al primo gruppo di principi contabili posto in consultazione, sono state recentemente rese disponibili le bozza dei principi OIC 14 “Disponibilità liquide”, OIC 20 “Titoli di debito”, OIC 21 “Partecipazioni” (cfr. contenuti correlati).
OIC 14 (2016) “Disponibilità liquide” bozza per la consultazione
Nella nuova bozza dell’OIC 14 (2016) è da rilevare l’inserimento di una più dettagliata trattazione del cash pooling. Considerate le diverse fattispecie riscontrabili nella prassi, il documento in consultazione definisce un principio generale da declinarsi nell’operatività in funzione delle caratteristiche dei singoli contratti. In primo luogo resterebbe confermata la natura di “credito” o di “debito” verso la società del gruppo che amministra il cash pooling, rispettivamente per i versamenti nel e prelevamenti dal “pool account”. La bozza di OIC 14 (2016) precisa inoltre quali siano i requisiti affinché la posizione attiva di cash pooling debba essere classificata nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie. In merito l’OIC 14 stabilisce che la società debbano collocare il saldo di cash poolingtra le“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” (in una specifica voce denominata C III) 7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” nel caso la società rediga il bilancio in forma ordinaria) qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario; e
- il rischio di perdita della controparte sia insignificante.
In nota integrativa è richiesta l’indicazione degli elementi a supporto dell’effettiva esistenza di tali requisiti. Qualora tali requisiti non fossero soddisfatti il credito va rilevato tra le immobilizzazioni finanziarie (esigibile in linea di principio entro l’esercizio successivo). Inoltre qualora le condizioni del sistema di tesoreria accentrata non siano allineate alle quelle normali di mercato la società ne deve dare informativa ai sensi del numero 22-bis dell’art. 2427 del codice civile.
In merito ai criteri di rilevazione e valutazione delle disponibilità liquide il principio non presenta sostanziali scostamenti rispetto alla precedente versione ; si segnalano alcune precisazioni circa la data da utilizzare per considerare il bonifico disposto entro la data di chiusura d’esercizio (data operazione).
Eventuali effetti che dovessero risultare dall’applicazione delle modifiche apportate all’OIC 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente.
OIC 20 (2016) “Titoli di debito” bozza per la consultazione
In applicazione delle norme del Decreto 139/2015 la novità saliente nella nuova bozza del principio risiede nell’introduzione del criterio del costo ammortizzato; conseguentemente sono state eliminate le precedenti disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione, perché comprese nella metodologia di calcolo del costo ammortizzato quando quest’ultimo trova applicazione.
La rilevazione e le valutazioni successive sono differenziate in base alla destinazione del titolo, ovvero asseconda che esso sia da considerarsi immobilizzato o non immobilizzato, e fra i bilanci ordinari e quelli redatti in forma abbreviata e per le microimprese, facendo riferimento alla disciplina introdotta dal nuovo art. 2435-ter del codice civile. Per i titoli immobilizzati si fa riferimento l’art. 2426 comma 1, numero 1), per cui “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. Dunque il criterio del costo ammortizzato può essere applicato solo nel caso in cui le caratteristiche dei titoli lo consentano; non si applica invece a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (i.e.: titoli strutturati) ed anche in quei casi in cui gli effetti dell’applicazione siano irrilevanti. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:
- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
In tale caso la contabilizzazione può seguire le regole relative ai bilanci in forma abbreviata (applicabili anche dalle microimprese), per i quali è data facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato. In ogni caso il valore di rilevazione deve essere rettificato in presenza di perdite durevoli di valore.
Per i titoli non immobilizzati, il riferimento è l’art. 2426 comma 1, numero 9) per cui i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il criteri del costo ammortizzato, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Nella prassi, poiché i titoli non immobilizzati sono detenuti generalmente per un periodo inferiore ai 12 mesi, agli stessi si ritiene, in via presuntiva, possibile non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto produttivo di effetti irrilevanti. Da rilevare, rispetto alla precedente versione, l’eliminazione dei riferimenti all’andamento o operazioni di cessione successive alla chiusura d’esercizio per la determinazione del valore desumibile dall’andamento di mercato. Nel caso di cambiamento di destinazione del titolo – da immobilizzato a non immobilizzato e viceversa – il principio ha mantenuto l’impostazione precedente, si porranno quindi tematiche applicative rispetto al limite per eventuali ripristini di valore, susseguenti alle perdite intervenute prima del cambiamento di destinazione. Viene confermata inoltre la possibilità di ricorrere per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, alle seguenti configurazioni di costo: media ponderata, LIFO e FIFO.
In termini di prima applicazione, poiché il decreto legislativo sopra citato dà facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, gli effetti derivanti dall’adozione di tale criterio possono essere rilevati prospetticamente e quindi ai soli titoli iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l’impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione. Per tutti gli altri cambiamenti derivanti dall’applicazione delle nuove disposizione introdotte, per questo principio è prevista la facoltà di applicare le modifiche in maniera prospettica, a differenza da quanto previsto dall’ OIC 29 che prevede l’applicazione retrospettiva come metodo principale.
OIC 21 (2016) “Partecipazioni” bozza per la consultazione
La prima novità rispetto alla versione emessa del 2014 si evince già dal titolo: scompare il riferimento alle azioni proprie. Il decreto 139/2015 ha previsto infatti, modificando il terzo comma dell’articolo 2357-ter del codice civile che «l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. La disposizione, che allinea il trattamento contabile della voce alla prassi internazionale, dovrà trovare primaria declinazione nell’OIC sul patrimonio netto. L’OIC 21 (2016) ripropone la struttura di testo già apprezzata con la precedente versione. In tema di classificazione si stabilisce, senza sostanziale discontinuità con la versione precedente, che la collocazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Come elemento di novità viene precisato che le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate. I cambi di destinazione sono contemplati e comportano la rilevazione delle partecipazioni al momento del trasferimento in base al valore risultante dall’applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Alla rilevazione iniziale le partecipazioni, siano esse destinate a permanere nel portafoglio aziendale o all’attivo circolante, sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione comprensivo dei costi accessori. La sottoscrizione di aumenti di capitale a titolo oneroso della partecipata, attuati anche mediante la rinuncia ad un credito vantato verso quest’ultima, determinano un incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la partecipata. Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito. Il valore di iscrizione delle partecipazioni immobilizzate deve successivamente essere rettificato in caso si manifesti una perdita durevole di valore. Quest’ultima è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. La bozza illustra gli indicatori da considerare per accertare la presenza di una perdita durevole di valore e pur, senza precisare in dettaglio le modalità di esecuzione del test di impairment, stabilisce le caratteristiche che dovrebbero avere piani e programmi futuri di recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della partecipata. Per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato resta il valore al quale la partecipazione deve essere ricondotta qualora il suo costo in bilancio risulti superiore. In nota integrativa gli amministratori devono illustrare, rispettivamente le motivazioni alla base della svalutazione o della non svalutazione dell’immobilizzazione, in presenza di perdite, ed il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.
In tema di contabilizzazioni di dividendi, fermo restando che il dividendo debba essere rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione, la bozza sembrerebbe, allo stato attuale, far venir meno la possibilità di rilevare i dividendi della controllata per “maturazione”; i dividendi possono essere riconosciuti solo in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata.
In termini di prima applicazione, ad eccezione delle modifiche relative ad espetti di presentazione e classificazione che devono essere applicate retroattivamente, il principio consente di applicare gli altri elementi di modifica prospetticamente.