Con gli schemi di Regolamenti di cui ai Documenti di Consultazione n. 10, 11 e 12 si realizza l’implementazione nazionale del primo set delle Linee guida EIOPA volte a garantire l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime Solvency II e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato (cfr. contenuti correlati).
Si tratta di atti regolatori di attuazione di normativa dell’Unione Europea caratterizzati da ristretti margini di discrezionalità.
Documento n. 10 (fondi separati)
In presenza di fondi separati è prevista l’applicazione di adeguamenti da apportare ai fondi propri dell’impresa per riflettere la mancanza di trasferibilità dei fondi propri del fondo separato.
I fondi separati sono caratterizzati dall’esistenza di una limitazione per determinati attivi in relazione a determinate passività che conduce, in una prospettiva di continuità aziendale, a fondi propri con capacità di assorbire perdite limitate ai contratti, contraenti o rischi coperti definiti nell’ambito del fondo separato.
Al fine di individuare la natura delle limitazioni, l’impresa prende in considerazione i termini del contratto o di qualsiasi accordo contrattuale altrimenti applicabile, le disposizioni contenute nell’atto costitutivo o nello statuto dell’impresa, le leggi ed i regolamenti nazionali rilevanti e le disposizioni del diritto dell’Unione europea, siano esse recepite o direttamente applicabili.
Le imprese individuano, quali passività del fondo separato, le sole passività correttamente attribuibili alle polizze o ai rischi coperti dal fondo separato o quelli per i quali possono essere utilizzati gli attivi oggetto di limitazione. Nel determinare le passività di un fondo separato connesso a prodotti con partecipazione agli utili, le imprese includono nella migliore stima delle passività eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che l’impresa prevede di pagare.
Vengono forniti chiarimenti sulla metodologia, prevista dagli Atti Delegati, per determinare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità del fondo separato e dell’impresa nel suo insieme, sia in caso di utilizzo della formula standard che di un modello interno. Sono forniti altresì chiarimenti in merito al soddisfacimento dei requisiti di solvibilità dell’impresa in presenza di fondi separati.
La bozza di Regolamento chiarisce inoltre le modalità di calcolo delle deduzioni da applicare ai fondi propri dell’impresa: l’impresa riduce i fondi propri dell’importo pari agli elementi di fondi propri del fondo separato decurtati dell’entità dello SCR del fondo separato stesso (SCR nozionale).
Una deroga è ammessa in caso di fondo separato non significativo, identificato in base agli elementi indicati al comma 2 dell’art. 13: il requisito di capitale nozionale del fondo separato non viene calcolato e le attività e le passività del fondo separato non significativo sono incluse nel calcolo complessivo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa. In tali casi le imprese escludono il totale degli elementi dei fondi propri limitati dall’importo ammissibile al soddisfacimento degli SCR e MCR dell’impresa.
In merito al riconoscimento degli effetti di diversificazione in presenza di fondi separati, la disciplina richiede che, in caso di utilizzo della formula standard, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità totale dell’impresa sia calcolato quale somma del Requisito di capitale del fondo separato e di quello della restante parte dell’attività dell’impresa, senza riconoscere quindi gli effetti di diversificazione dei rischi fra fondi separati o fra fondo separato e restante attività dell’impresa.
I benefici di diversificazione possono invece essere riconosciuti nell’ambito di un modello interno: in tal caso, le linee guida individuano le informazioni che l’impresa deve fornire all’autorità di vigilanza per la valutazione della capacità del modello interno a riflettere correttamente tali effetti, e cioè che tenga conto di eventuali limitazioni alla diversificazione che derivano dall’esistenza di fondi separati.
La valutazione continua del sistema di diversificazione da parte delle imprese comporta la comunicazione all’autorità di eventuali modifiche, distinguendo fra quelle rilevanti (e che rientrano nell’ambito della politica sulle modifiche del modello interno) e quelle non rilevanti.
Documento n. 11 (USP e GSP)
Qualora la formula standard per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non consenta una rappresentazione appropriata dei rischi sopportati dall’impresa o dal gruppo, l’IVASS può autorizzare la sostituzione di un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, con parametri specifici dell’impresa (di seguito USP) o di gruppo (GSP).
La bozza di Regolamento contiene previsioni di carattere generale sull’adozione degli USP da parte delle imprese individuali e sulle modalità che l’impresa deve seguire per la loro individuazione.
La normativa consente di configurare come USP unicamente un sottoinsieme dei parametri della formula standard, individuato specificatamente negli Atti delegati, e impone che la loro determinazione sia operata utilizzando dati dell’impresa coerenti con quelli usati per il calcolo delle riserve tecniche e adottando, senza possibilità di modifiche, gli specifici metodi di calcolo standardizzati indicati negli Atti delegati.
Essendo parte del calcolo del requisito patrimoniale, le valutazioni che portano alla individuazione degli USP rientrano nell’ambito delle attività del sistema di gestione dei rischi dell’impresa e, per le parti di competenza, della funzione attuariale.
Gli aggiustamenti ai dati esistenti, operati anche con il ricorso al “giudizio esperto”, devono essere volti a migliorare l’aderenza ai criteri di data quality stabiliti negli Atti delegati, ma non a sostituire dati mancanti, ad allungare le serie storiche o ad aumentare il livello di granularità.
Gli aggiustamenti devono essere operati per eliminare dai dati storici gli effetti di rischi non rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento ma non possono alterare la variabilità del rischio oggetto di misurazione.
Si disciplina inoltre la necessità per le imprese di calcolare gli USP ogni anno, aggiornando i dati su cui si basa l’autorizzazione, e di monitorare costantemente la conformità del profilo di rischio con i requisiti richiesti per l’uso di USP, informando l’IVASS in presenza di modifiche significative.
L’IVASS ha comunque il potere di individuare e comunicare all’impresa quali fra i parametri standard devono essere sostituiti da USP, in quanto il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard. Nel far ciò, l’IVASS considera, qualora rilevanti, i seguenti elementi:
a) le risultanze emerse nell’ambito del processo di controllo prudenziale;
b) la natura, il tipo e l’entità dello scostamento;
c) la probabilità e l’ampiezza dell’impatto negativo per i contraenti e i beneficiari;
d) il livello di sensitività delle ipotesi che determinano lo scostamento;
e) la durata e volatilità attese dello scostamento.
Documento n. 12 (fondi propri accessori)
I fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori, soggetti all’autorizzazione dell’IVASS.
La natura dei fondi propri accessori è tale da configurare questi elementi come contingenti e non presenti nello stato patrimoniale dell’impresa. Se richiamati, gli elementi dei fondi propri accessori, cessano di essere contingenti e generano elementi dei fondi propri di base.
Il Capo II dello schema di Regolamento richiama la normativa applicabile al procedimento di autorizzazione e contiene indicazioni sulle valutazioni che l’impresa e l’IVASS devono svolgere ai fini della valutazione e classificazione di ciascun elemento. La classificazione dell’elemento autorizzato dall’IVASS può divergere da quella presentata dall’impresa nell’istanza.
Nei casi in cui un elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato, risulti essere un elemento dei fondi propri di base non già elencato dalla Commissione Europea negli Atti delegati (cd. elemento non figurante negli elenchi), l’impresa deve ottenere sia l’autorizzazione dell’ammissibilità dell’elemento dei fondi propri di base che quella riferita all’elemento dei fondi propri accessori.
Per tali casi il Regolamento prevede che le imprese di presentino unitariamente le due istanze e che, in un unico provvedimento, l’IVASS si esprima su ciascuna di esse, entro il termine di sei mesi.
Il Regolamento disciplina le attività di verifica nel continuo che l’impresa e l’IVASS devono svolgere su ciascun elemento dei fondi propri accessori autorizzato.
L’IVASS, nel valutare la capacità dell’elemento di coprire il requisito di solvibilità di gruppo, considera i requisiti di disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili delle imprese partecipate.