In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, individuato l’elemento oggettivo della esimente nella situazione di illiquidità del contribuente, determinata dal blocco delle esecuzioni nei confronti delle Asl ex l. n. 220 del 2010, aveva omesso di valutare l’elemento soggettivo, con particolare riferimento alla prevedibilità, tenuto conto dei tempi di conoscibilità dell’evento rispetto al momento di maturazione dell’obbligazione tributaria inadempiuta).
Massima Ufficiale