Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-627/23 (Pres. Lycourgos, Rel. Rodin) ha sancito il principio per cui, in base alle disposizioni della “Direttiva prospetto” previgente (Direttiva 2003/71/CE), le azioni di una società detenibili unicamente da soggetti determinati ex ante e la cui cessione è subordinata all’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, rientrano nella nozione di “strumenti finanziari” negoziabili, cosicché l’invito a sottoscrivere tali azioni è soggetto all’obbligo di previa pubblicazione di un prospetto, purché le modalità dell’offerta non rendano impossibile o estremamente difficile la negoziabilità di tali azioni.
Nel caso in esame, la Cour de Cassation (Corte di cassazione, Belgio), in qualità di giudice del rinvio, rinviva alla Corte di Giustizia l’interpretazione della nozione di “strumenti finanziari”, di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva sui prospetti, dipendendo da tale interpretazione la decisione sul ricorso avanzato da due comuni contro la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) con cui era stato dichiarato che l’emissione di azioni a favore dei comuni ricorrenti, quali soci di una SA, non costituiva offerta al pubblico soggetta all’obbligo di prospetto, non essendo tali azioni strumenti finanziari “negoziabili” nel mercato dei capitali, in quanto detenibili solo da enti locali e trasferibili solo a seguito di approvazione del Consiglio di amministrazione.
Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha fornito un’interpretazione particolarmente ampia di strumento finanziario “negoziabile” e di offerta al pubblico.