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Giurisprudenza

Nozioni di “controllo” e di “enti pubblici” nell’ambito del regime degli aiuti di stato

25 Settembre 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. X, 24 settembre 2020, C‑516/19 – Pres. Jarukaitis, Rel. Regan

Di cosa si parla in questo articolo

L’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude che un’impresa possa essere considerata una piccola e media impresa (PMI) qualora l’organo dell’impresa che ne detiene la maggior parte del capitale, sebbene non sia autorizzato alla sua gestione quotidiana, sia composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che questi ultimi, in ragione di tale solo fatto, esercitano congiuntamente un controllo indiretto sulla prima impresa, ai sensi di detta disposizione, fermo restando che:

  • da un lato, la nozione di «enti pubblici» di cui a tale disposizione è destinata a includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, quando tali enti siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, siano dotati di personalità giuridica e siano finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza che rilevi, al riguardo, che le persone nominate su proposta di tali enti facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti che sono state proposte e nominate e,
  • dall’altro lato, ai fini dell’esistenza di un simile controllo è sufficiente che taluni enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

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