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Editoriali

Nulla di nuovo oltre al Fair Value

19 Marzo 2018

Umberto Bocchino

Professore ordinario, Università di Torino; Direttore ABIReL – Accounting For Banking & Insurance Research Lab

Di cosa si parla in questo articolo

L’IFRS2, relativo alla disciplina contabile ed estimativa delle operazioni con pagamento basato su azioni, è ormai di prossima applicazione per tutti i soggetti IAS/IFRS.

Infatti il regolamento UE 289/2018 entra in vigore per costoro il 19 marzo 2018, e dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 2018.

L’IFRS2 affronta dunque concretamente come si contabilizzano le operazioni pagate con azioni, scelta di remunerazione che è certamente più nota per i lauti compensi erogati, per esempio sotto forma di stock options, ai top managers ed ai CEO di importanti società italiane ed estere.

Tale forma di remunerazione è però riferibile anche ad altri fatti amministrativi come forniture di beni o servizi, alla remunerazione di dipendenti in genere, compresi gli incentivi e i premi di produttività, come ben illustrato nell’articolo di approfondimento di Francesco Venuti pubblicato su questa rivista.

Dal punto di vista contabile non emergono motivi di critica, tanto meno ragioni che evidenzino complessità o discrezionalità nella rilevazione contabile.

Infatti le rilevazioni contabili in partita doppia proposte risultano conformi alle normali rilevazioni: ovvero in dare di componenti negativi di reddito da esporre in Conto Economico, così come sempre in dare di attività a Stato Patrimoniale, ed in contropartita in avere incrementando il patrimonio netto (se il pagamento avviene con azioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale) o sempre in avere iscrivendo un debito verso fornitori o dipendenti nel caso di pagamento con azioni regolate per cassa. Appare pertanto con evidenza – per questa particolare forma di pagamento di beni, servizi o prestazioni di lavoro – una genetica contabile identica a qualsivoglia altro fatto amministrativo in cui vi sono utilizzi di fattori produttivi e la loro remunerazione: nulla di nuovo, dunque da questo punto di vista.

Qualcosa di diverso sarebbe invece stato auspicabile sotto l’aspetto dei profili estimativi delle quantità economico-monetarie da inserirsi negli articoli in partita doppia; fattispecie regolamentata che risulta essere la parte di maggiore rilievo del principio internazionale in oggetto, ovviamente nel tentativo di lasciare meno spazi possibili agli estensori del bilancio, ed indipendentemente dai sottostanti contrattuali che disciplinano i rapporti accomodati in tale modo.

Infatti, opinione personale che può anche non essere condivisa, un profilo di criticità può riscontrarsi nel merito del criterio di valutazione delle poste da iscriversi, così come delineato in termini propositivi nel citato Regolamento.

Infatti se concretamente l’IFRS 2 consegue l’importante obiettivo di razionalizzare queste delicate fattispecie, in alcuni casi di notevole rilievo in termini di impatto quantitativo sui bilanci delle società, (a tale proposito è sufficiente riflettere sugli esempi proposti da Francesco Venuti nel suo articolo di approfondimento, o segnalare anche recenti articoli apparsi sulla stampa specializzata, come Il Sole 24 ORE), dall’altro il fondamento quasi esclusivo delle valutazioni (sull’onnipresente ed abusato) criterio del “Fair Value” non fa venire meno, a parere di chi scrive, la soggettività estimativa che proprio l’IFRS2 si ritiene intendesse mitigare.

Tra molti studiosi è diffuso, infatti, il convincimento che il “Fair Value” sia una metodica estimativa delle poste di Bilancio per certi versi complessa, non adeguatamente rappresentativa della realtà effettuale, ma soprattutto – in molteplici casi in cui risulti difficile identificare un mercato reale – priva di spunti realistici di concretezza perché eccessivamente dipendente dalle discrezionalità estimative degli estensori del Bilancio i quali, si sa (anche per accadimenti reali che hanno riguardato più società) non sempre hanno come “sano” obiettivo quello, invece ben identificato dal nostro Legislatore civilistico, “di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio”.

Se così non fosse stato, perché il problema della discrezionalità del “Fair Value” comunque permane in taluni e molteplici casi, molti esiti di società che hanno abusato degli aspetti discrezionali applicativi insiti nella natura stessa del “Fair Value” sarebbero stati diversi; in quanto determinati fenomeni, e si lasci dire, alcuni abusi gestionali, avrebbero trovato una rappresentazione più fedele rispetto a quella invece data nei Bilanci di esercizio.

Se quanto esposto può essere un limite non superato dall’IFRS2, contrariamente, invece, la concretezza è finalmente riscontrabile – ed al di là dell’uso del “Fair Value” – in due aspetti che riguardano le “opzioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale”.

Il primo aspetto è che il costo della fornitura di beni o servizi e il corrispondente incremento del patrimonio netto devono essere valutati al “Fair Value” della data in cui si ottengono i beni o si ricevono i servizi, mentre nel caso di un piano di “stock options” al “Fair Value” delle azioni o degli altri strumenti finanziari che saranno assegnati.

Il secondo aspetto è che le condizioni di maturazione per le “stock options” (condizioni riferite alla permanenza in servizio e al conseguimento dei risultati da parte del management) devono essere considerate rettificando il numero di strumenti finanziari inclusi nella valutazione dell’importo delle operazioni. Solo in tal modo il valore a Bilancio dei beni e servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti finanziari sarà basato sul numero degli strumenti finanziari che alla fine del periodo convenuto matureranno per davvero.

Questo approccio è rilevabile anche per le “Opzioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa”, così come per quelle “regolate con disponibilità liquide alternative”.

Emerge quindi nell’IFRS2 un tentativo di dare un tono più reale e concreto alla consistenza economico-patrimoniale e finanziaria di un accadimento futuro però fondato su un accordo precedente, sebbene la metodica estimativa sia comunque quella del “Fair Value”.

Al di là, dunque, della consueta semplicità che contraddistingue le rilevazioni contabili, ciò che permane nuovamente immutato è una certa qual difficoltà a tradurre in pratica la disciplina della stima dei valori sottostanti a queste particolari tipologie di contratti.

Da ultimo per quanto attiene “l’informativa ai fini della disclosure” nulla di nuovo emerge nell’IFRS2 rispetto a quanto risulta già nelle normative e nei regolamenti domestici per il caso in cui l’informativa richiesta non soddisfi quanto la norma stessa richiede; fattispecie in cui vige l’obbligo di fornire tutte le ulteriori informazioni integrative utili alla comprensione della fenomenologia amministrativa regolamentata.

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