Nelle controversie in materia di conto corrente, è nullo l’atto di citazione che, nel proporre domanda di ripetizione dell’indebito, non indichi le singole rimesse di cui si chiede la restituzione. Né tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte a cui la domanda di indebito rinvia, atteso che l’omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.
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