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Giurisprudenza

Nulla la clausola claims made che rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto

30 Marzo 2021

Alessandra Camedda, Ricercatrice di Diritto dell’economia nell’Università di Cagliari

Cassazione Civile, Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894 – Pres. Travaglino, Rel. Cricenti

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 8894/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un contratto di assicurazione claims made, stipulato da una struttura ospedaliera, contenente una clausola di ultrattività che estendeva la copertura assicurativa ai soli sinistri denunciati dall’assicurato all’impresa entro 12 mesi dalla scadenza del contratto.

Ribadito che ilcontratto di assicurazione nel quale sia inserita una clausola claims made, in quanto riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. ma alla verifica della rispondenza dell’assetto contrattuale voluto dalle parti, mediante l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge ex art. 1322, comma 1, c.c. (in tal senso già Cass., sez. un., n. 22437/2018), la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della clausola claims made congegnata nei termini sopra indicati per violazione della disposizione da ultimo richiamata.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, la clausola claims made che ponga a carico dell’assicurato unadecadenza dipendente in via esclusiva da una condotta del terzo danneggiato autonoma e non calcolabile, rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore e si pone, dunque, in contrasto con norme imperative quali: i) l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze; e ii) l’art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto.

In proposito, la Corte ha precisato che la difficoltà per l’assicurato di esercitare il diritto alla prestazione assicurativa non deve semplicemente essere valutata in termini temporali,«ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l’assicurato può fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire. Altro è prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro è fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto, prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo può non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che è il presupposto perché l’assicurato si rivolga all’assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto. Così che l’assicurato può evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione».

 

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