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Giurisprudenza

Nulla la fideiussione omnibus se la banca viola gli obblighi di correttezza e buona fede

5 Ottobre 2016

Gilda Avena

Cassazione Civile, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 16827

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

 

Con la sentenza n. 16827, pubblicata il 9 agosto 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione cassa una sentenza della Corte di Appello di Milano ed enuncia il principio di diritto in virtù del quale la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla.

Nel caso di specie l’ente creditizio citava in giudizio gli eredi del fideiussore omnibus per ottenere il pagamento delle somme finanziate ad una società garantita. Il fideiussore, tuttavia, non era né socio né amministratore di detta società e la banca aveva continuato a concedere finanziamenti anche se la società garantita (debitore principale) aveva un bilancio perennemente in perdita e avesse difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorrendo, così, nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale

La mancata richiesta di autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cass. 12456/1997; 7587/2001; 3761/2006).

Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto implica che l’istituto creditizio deve prestare la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. La nuova concessione di credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, deve essere subordinata ad una “speciale autorizzazione del fideiussore” ex art. 1956 c.c.

L’operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore.

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