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Giurisprudenza

Nulla la procura dalla banca al servicer per la gestione dei “crediti anomali”

22 Novembre 2019

Avv. Raffaele Locantore, Foro di Napoli

Cassazione Civile, Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 28803 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta

È nulla la procura notarile rilasciata da una banca ad un servicer «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri “crediti anomali” e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali», in quanto non rispettosa del principio di «determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 cod. civ.».

 

La pronuncia prende le mosse dal principio secondo cui: “Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 cod. civ. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio della nullità (art. 1418, comma 2, ultima parte).”

La Suprema Corte precisa poi che la definizione di “credito anomalo” così come quella di credito appartenente a «una categoria di crediti aventi un andamento irregolare (appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», non viene a delimitare sufficientemente l’oggetto della procura, poiché con tali formule non si “viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall’impegno negoziale. Trattasi, infatti di formule equivalenti quanto alla dimensione degli spazi di incertezza e indeterminatezza che lasciano aperti”. E’, infatti, per esempio oggettivamente indeterminato se in tali categorie rientrino i “crediti contestati” e quelli senz’altro privi di titolo valido.

Inoltre ai fini della valutazione sulla determinatezza della procura, secondo gli Ermellini, non possono avere rilevanza gli atti amministrativi della Banca d’Italia invocati dalla Banca ricorrente (circolare 263/2006 e nota del giugno 2005) laddove questi definiscono “crediti anomali”, sinonimo di “crediti in default”: le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti.

Tali definizioni, infatti, non escludono la censurata “evanescenza”, sia perché in linea generale gli atti della Banca d’Italia non possono derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, e per quanto generali possano nel caso essere, gli atti della Vigilanza, infatti, debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), essendo alle stesse soggetti (cfr. Cass., 9 luglio 2005, n. 14470); sia perché, in particolare in concreto, nella fattispecie oggetto di scrutinio della Suprema Corte, i richiamati atti non risultano in alcun modo attentare alle norme che la legge ordinaria detta in punto di determinatezza negoziale.

Si tratta, infatti, di disposizioni rivolte unicamente alle banche e all’organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance): senz’alcun riflesso sul piano negoziale; ed espressione, piuttosto, dell’attività di vigilanza, che per legge la Banca d’Italia è tenuta a svolgere nei confronti di date cerchie di imprese: com’è del resto reso evidente dal fatto che la nota del 2005 si occupa, in realtà, di allineamenti informatici e la circolare del 2006 dell’adeguamento delle banche italiane ai dettami della c.d. «Basilea 2».

Inoltre nel merito, la stessa stringa definitoria di credito “in default”, come emerge dagli indicati atti della Banca d’Italia, inteso come nozione in cui “rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti” pare lasciare ampi margini di incertezza. Rileva la Corte che è sufficiente notare, al riguardo, che se tutti i crediti «scaduti» sono da considerare come crediti in default, non risulta per nulla agevole isolare un significato preciso e univoco per le altre voci chiamate a formare la stringa (di «default»), come per l’appunto relative a crediti che scaduti ancora non sono.

 


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