Con sentenza n. 31296 del 10 novembre 2023 la Sezione II della Corte di Cassazione (Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano) ha affermato la nullità della promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui.
Può definirsi come promessa unilaterale di pagamento quella dichiarazione con cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare un pagamento nei suoi confronti.
Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha analizzato il caso della promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui, che si configurerebbe come un impegno di pagamento assunto da un terzo per un debito di altri, affermandone l’inidoneità a produrre effetti obbligatori in capo al promittente, in favore del creditore.
In particolare, la Cassazione ha affermato che tale promessa, che può qualificarsi come promessa di pagamento di un debito altrui, debba considerarsi nulla, in quanto non rientrante nello schema tipico della promessa di pagamento di cui all’art. 1988 C.c., che ha per oggetto il debito del promittente e non quello di altri soggetti.
La differenza sostanziale fra la promessa unilaterale di pagamento di cui all’art. 1988 C.c. e la promessa di un debito altrui, infatti, risiede proprio nella sussistenza di un rapporto obbligatorio alla base: nel primo caso, tale rapporto, fra debitore e creditore, precede, ed è il presupposto, della promessa di pagamento del debitore.
Nel secondo caso, invece, non sussiste alcun rapporto obbligatorio fra terzo promittente e creditore originario, che preceda la promessa di pagamento del debito altrui fatta dal terzo. Pertanto, la sola promessa del debito altrui, non può essere idonea a produrre alcun effetto obbligatorio in favore del creditore originario, che non potrà esigerla dal terzo.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 C.c., avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea unicamente a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione.
Tale effetto, infatti, può aversi solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge, come, esemplificamente, con la delegazione, l’espromissione, l’accollo o della cessione del contratto.
L’espromissione, in particolare, a differenza della promessa unilaterale di pagamento, che è un atto unilaterale, è un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà del terzo (che assume su di sé il debito altrui, affiancandosi o sostituendosi debitore originario) e del creditore che lo accetta come nuovo o ulteriore debitore.
Pertanto, la Cassazione ha ribadito ancora una volta che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo, senza la stipula di un contratto di espromissione, è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore.
Infatti, nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con una mera promessa unilaterale (che non è un contratto), nel debito altrui, con la conseguenza che tale promessa debba considerarsi assolutamente nulla.