Con sentenza n. 1126 del 02 maggio 2013 il Tribunale di Salerno ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi viziato da nullità il contratto di swap stipulato con l’intermediario in cui l’alea sia totalmente a carico dell’investitore cliente.
I contratti derivati, evidenzia il Tribunale, sono infatti assimilabili alla scommessa, tipico contratto aleatorio.
Tuttavia, perché un contratto possa a ragione considerarsi aleatorio, occorre che il vantaggio o il sacrificio, per ciascuna delle parti, dipenda dall’alea, dalla sorte. In mancanza di una tale componente, paritaria per entrambe le parti, non può a ragione parlarsi di contratto aleatorio.
Ne consegue che, ove una tale suddivisione paritaria dell’alea non sia riscontrabile, deve escludersi che siffatti contratti possano meritare la tutela del nostro ordinamento, in quanto troppo sbilanciati in favore del singolo contraente banca.
Trattasi di contratti avente causa illecita, in quanto non riconosciuta dall’ordinamento per contrarietà a norma imperativa, quale quella che impone la predisposizione di contratti atipici solo a condizione che persegua interessi meritevoli di tutela (artt. 1322 e 1343 c.c.) e, quindi, sanzionabili, ex art. 1418 c.c., con la nullità.