Ai fini della nullità del contratto di mutuo di scopo, ciò che rileva è la deviazione dallo scopo cui l’attribuzione delle somme era stata preordinata, e che rientra nella causa concreta del contratto.
Irrilevante appare il fatto che le somme non siano state destinate a ripianare l’esposizione debitoria della banca debitrice nei confronti del mutuante, ma di altri istituti di credito, essendo decisiva l’oggettiva deviazione dallo scopo.
Nel caso di specie, la prova della deviazione della causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo è risultata integrata dal fatto che la mutuataria non aveva acquistato il cespite per cui era stato erogato il mutuo e che, come desumibile dall’estratto conto della debitrice, il relativo importo era stato concretamente utilizzato per estinguere pregresse esposizioni debitorie.