Il contratto di mutuo fondiario privo dell’indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo) è nullo. La Banca d’Italia con delibera 25/7/2003, esercitando il potere conformativo attribuitole dall’art. 117 comma 8 TUB, alla sez. II par. 9 identifica il mutuo tra le categorie di operazioni che devono riportare nel contratto tale indice. In aggiunta, l’ISC rientra tra le condizioni economiche obbligatoriamente presenti nel foglio informativo (sez. II par. 3.1), che a loro volta devono confluire nel testo contrattuale (sez. III par. 3). Dall’analisi dei dati positivi la corte territoriale qualifica l’ISC come parte del contenuto minimo del contratto eteroimposto dalla Banca d’Italia.
La mancanza di tale elemento integra la “difformità” di cui all’art. 117 comma 8 TUB e comporta dunque la nullità del contratto.
La nullità del contratto di mutuo ipotecario rientra tra i “gravi motivi” previsti dall’art. 615 c.p.c. che comportano la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, in presenza della quale non può validamente essere proseguita l’espropriazione immobiliare già in corso.