La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 ottobre 2024, n. 26248 (Pres. Terrusi, Rel. Vella), si è espressa sulla nullità dei contratti di mutuo, sottoscritti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del cd. Decreto liquidità (d. l. 23/2020) per contrarietà a norma imperativa di carattere penale, nonché sull’obbligo di compiere un’adeguata valutazione del merito creditizio, anche per i mutui garantiti da garanzia statale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il decreto del Tribunale di reiezione dell’ammissione al passivo di un credito di una banca, a titolo di esposizione derivante da un mutuo chirografario, garantito dal Fondo di Garanzia PMI: il Tribunale, in particolare – attesa l’inadeguata valutazione del merito creditizio, tale da configurarsi quale condotta costituente il reato di concorso in bancarotta semplice – aveva ritenuto nullo il contratto per contrarietà a norme imperative di carattere penale.
La Corte ha rilevato che il decreto impugnato, tuttavia, non ha motivato adeguatamente in relazione proprio alla contrarietà del contratto a norma imperativa penalistica, ovvero in base a quali elementi di fatto doveva ritenersi integrato l’elemento oggettivo e soggettivo del reato cui sarebbe incorsa la banca in concorso con la società poi fallita.
Sulla negligenza nella valutazione del merito creditizio
In relazione al primo motivo di ricorso, che dichiara inammissibile (non avendo in realtà il Tribunale dichiarato nullo il mutuo per negligente valutazione del merito creditizio, come asserito nel motivo di ricorso, ma per contrarietà a norma imperativa di carattere penale), la Corte ritiene in ogni caso condivisibile la decisione del Tribunale nel punto in cui afferma che l’obbligo di diligenza del bonus argentarius non sarebbe stato oggetto di deroga dal d. l. 23/2020.
Ricorda infatti la Corte che la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m) deve sempre essere preceduta da un’adeguata valutazione del merito creditizio: i principi generali di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, c. 2, C.c., devono essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro), erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m) del decreto liquidità, nei quali la banca finanziatrice è integralmente garantita dal Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la l. 662/1996, e gestito da Mediocredito Centrale.
E’ infatti l’erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario e quindi ad operare senza alcuna istruttoria.
Sulla nullità del mutuo per contrarietà a norme imperative di carattere penale
La Corte cassa il decreto impugnato, per difetto di motivazione, in relazione al rigetto dell’ammissione al passivo del credito della banca per concorso della banca finanziatrice nel reato contestato di bancarotta semplice.
In altre parole, il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente motivare in relazione al profilo prettamente penalistico rilevato, ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità, per contrarietà a norme imperative di carattere penale (segnatamente, art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.): non rilevava, invece, a giustificazione della nullità addotta dal Tribunale, l’orientamento per cui l’erogazione del credito qualificabile come abusiva (in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi) integri un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023).
La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale, affinché effettui un’ulteriore verifica dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato ipotizzato, nonché delle modalità di concorso della banca quale extraneus, assente nell’impianto motivazionale del decreto impugnato e quindi cassato.