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Giurisprudenza

Nullità della CMS per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto

22 Gennaio 2018

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di ricerca in Imprese Mercati e Consumatori, Università Roma Tre

Tribunale di Lucca, 30 settembre 2016, n. 1938 – G.U. Niro

Di cosa si parla in questo articolo

È nulla la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. qualora non è stata oggetto di specifica pattuizione fra le parti che ne determini le modalità di calcolo e che contenga la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla.

L’addebito sul conto corrente ordinario degli interessi maturati sul conto anticipi non produce ex sè alcun effetto anatocistico strictu sensu inteso.

Il Tribunale di Lucca, ha sancito che è nulla la commissione di massimo scoperto se non risulta essere stata oggetto di specifica pattuizione fra le parti in ordine alle modalità di calcolo e agli elementi che concorrono a determinarla. Infatti, in difetto di tali indicazioni l’addebito di tale commissione può qualificarsi come una vera e propria imposizione unilaterale della Banca convenuta che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (Trib. Piacenza, 12.4.2011).

Altresì il Tribunale di Lucca con riferimento alle operazioni salvo buon fine ha ritenuto che l’addebito sul conto corrente ordinario degli interessi maturati sul conto anticipi non produce ex se alcun effetto anatocistico strictu sensu inteso. È vero infatti che, se gli interessi (maturati sul conto anticipi) e addebitati sul conto corrente ordinario non trovano capienza in disponibilità liquide esistenti su tale conto, ma sono pagati dal correntista utilizzando il fondo concesso dalla banca, producono a loro volta interessi, ma tali interessi sono la normale retribuzione della banca per l’impiego del capitale utilizzato dal correntista.

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