La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 675 del 10 gennaio 2025 (Pres. Scarano, Rel. Porreca), si è pronunciata sull’onere della prova incombente sul garante che agisca in giudizio per l’accertamento della nullità della fideiussione omnibus, in quanto conforme alle clausole di cui allo schema ABI, sanzionate da Banca d’Italia.
In particolare, la Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui è onere del garante, da un lato, allegare lo schema ABI e ilprovvedimento di Banca d’Italia, necessari al fine di vagliare la pretesa nullità “sicuramente rilevabile d’ufficio ma in base alle allegazioni e risultanze in atti (cfr., ad esempio, Cass., 22/04/2024, n. 10712 e Cass., 12/06/2024, n. 16289 – peraltro solo parziale delle clausole della fideiussione (Cass., Sez. U., 30/12/2021, n. 41994)» e, dall’altro, illustrare e dimostrare che la fideiussione sia di natura omnibus, in quanto «unica fattispecie inclusa nelle ipotesi in questione”.
Nel caso di specie, la ricorrente si opponeva all’ingiunzione ottenuta nei suoi confronti dalla banca, quale fideiussore, lamentando, fra i diversi motivi, la corrispondenza della fideiussione con il modello ABI dichiarato dalla Banca d’Italia attuativo di illegittime quanto invalidanti intese restrittive della concorrenza.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto mancanti non solo la produzione documentale del modello e del provvedimento suindicati, ma ha anche la prova della natura omnibus della fideiussione di cui la ricorrente chiedeva la dichiarazione di nullità.
Pertanto, sulla scorta della ritenuta inammissibilità delle censure proposte da parte ricorrente e di plurime questioni di rito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.