Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione ha affrontato un caso di contestata nullità di una fideiussione prestata dal fideiussore in favore della banca attraverso lo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI, rispetto cui Banca d’Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, ne aveva vietato l’applicazione in modo uniforme.
La Cassazione si è soffermata sull’onere relativo alla prova del carattere uniforme, e non occasionale, dell’utilizzo di tale schema negoziale.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata sia certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui il fideiussore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa.
In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, il carattere uniforme dell’applicazione della clausola deve essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art. 2967 cod. civ.