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Giurisprudenza

Nullità della notificazione del ricorso ex art. 22 L.F. non eseguita presso il domicilio eletto

2 Marzo 2018

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. 1, 19 gennaio 2017, n. 1335 – Pres. Nappi, Rel. Bernabai

La Corte di Cassazione ha statuito sulla nullità della notificazione del ricorso per reclamo, ai sensi dell’art. 22 l.f., eseguita presso il domicilio reale del legale rappresentante della società fallita, in presenza di un domicilio eletto in occasione del procedimento prefallimentare. Tale nullità non risulterebbe sanata nemmeno dalla successiva costituzione della parte intimata (conf. Cass., Sez. VI-II, 24 luglio 2014 n. 16801).

La Suprema Corte ha argomentato la propria decisione sulla premessa dell’esigenza insopprimibile del contraddittorio nel grado di reclamo, il quale costituisce gravame del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento. Nonostante la norma contenga la locuzione, non del tutto appropriata, “sentite le parti”, che è tipica, piuttosto, del principio dell’audizione, ricorrente anche in procedimenti di struttura non bilaterale e contenziosa (cfr. artt. 530, 542,552, 596 c.p.c.), la Corte osserva come non vi siano ragioni per derogare al principio generale di cui all’art. 330 c.p.c., che prescrive, come ipotesi generale, la notificazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.

Del resto, prosegue la Corte, “tale interpretazione appare coerente con la stessa necessità di notificare presso il domicilio eletto il decreto emesso all’esito di un procedimento camerale, ai fini del decorso del termine per la proposizione del reclamo exart. 739, secondo comma, c.p.c. (Cass., sez. I, 26 marzo 2003 n. 4482)”; né può condividersi l’argomento contrario che desume l’esclusione della necessità della notificazione presso il domicilio eletto “dall’avverbio “eventualmente” contenuto nell’art. 17 legge fallimentare, a proposito della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (“… La sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15…”). Tale avverbio, infatti, non sta certo ad indicare una discrezionalità nella scelta del luogo della notificazione (indifferentemente, presso il domicilio elettivo o reale); quanto, piuttosto, rispecchia l’accidentalità dell’elezione stessa nel corso dell’istruttoria prefallimentare: che potrebbe anche mancare, in ipotesi di omessa comparizione, o anche di difesa personale del debitore”.


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