Il Tribunale di Padova, nella persona del Giudice Dott.ssa Santinello, ha emesso un’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. ritenendo fondata la domanda di nullità della polizza unit linked per indeterminatezza ex art. 1418, comma 2, c.c. dell’oggetto del contratto di assicurazione.
Preliminarmente il Tribunale ha ricordato come il valore delle quote del fondo assicurativo – cui era direttamente collegato il valore del capitale da corrispondersi dalla compagnia di assicurazione al verificarsi dell’evento assicurato (decesso dell’assicurato) – fosse a sua volta riferito alla posizione individuale del contraente secondo la scelta, dallo stesso effettuata, della linea di investimento in base alla quale la compagnia avrebbe dovuto gestire il fondo.
Ciò premesso, a fondamento della propria decisione, il Tribunale ha evidenziato come la linea di investimento scelta dal contraente nella “proposta di assicurazione” non risultasse né presente fra quelle indicate come disponibili dal contratto, né minimamente descritta nella nota informativa allegata al contratto.
Per tale motivo, il Tribunale, ritenendo nulla la polizza unit linked per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ha riconosciuto il diritto dell’assicurato alla restituzione delle somme versate all’atto della stipula del contratto.
Alla restituzione di tali somme sono state condannate in solido sia la compagnia di assicurazione, sia il gestore del fondo assicurativo in contestazione e materiale detentrice delle somme versate dall’assicurato.