È nullo per mancata individuazione della res dubia l’accordo transattivo tra la banca ed il cliente volto a definire le contestazioni sorte tra le parti relativamente ad una serie di contratti swap, laddove in esso non siano esplicitate le censure mosse dal cliente ai diversi contratti citati nelle sue premesse, cosicchè non risulti possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio in cui l’accordo transattivo è impugnato.
Va esclusa la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro che sia corredato della sottoscrizione della banca nell’ultima pagina, a nulla rilevando che tale sottoscrizione sia stata apposta “per autentica della firma”, non avendo il funzionario della banca un potere di autenticazione e, conseguentemente, risultando certo che, con tale sottoscrizione, sia stata espressa la volontà della banca di perfezionare il contratto.
La sottoscrizione del contratto di interest swap che rechi la medesima data del contratto quadro che lo disciplina, e la cui nullità sia stata eccepita per mancata sottoscrizione della banca, è circostanza di per sè idonea a ribadire formalmente l’adesione dell’intermediario allo stesso accordo quadro, scelta che presuppone necessariamente l’accettazione del relativo contenuto.