Con ordinanza n. 28215 del 4 novembre 2024 la Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi) si è pronunciata sul tema della nullità delle clausole anatocistiche e sui limiti all’adeguamento delle clausole di capitalizzazione degli interessi alla delibera CICR 09 febbraio 2000.
In particolare, ha sancito il principio per cui, sebbene l’art. 7 della citata delibera preveda, quale disposizione transitoria, la possibilità di adeguare la capitalizzazione degli interessi, contenuta nei contratti di conto corrente, alle disposizioni della delibera medesima, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica scritta ai clienti entro il 31 dicembre 2000, a condizione che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ciononostante l’operazione di confronto tra le condizioni precedenti e quelle nuove è impraticabile, qualora le nuove disposizioni sulla periodicità degli interessi si confrontino con una clausola anatocistica, che va considerata come inesistente.
Nel caso in esame, il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello di Milano con cui era stata respinta l’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva accertato l’ammissibilità degli interessi applicati a un contratto di conto corrente.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, ritenendo di non condividere l’assunto della corte territoriale per cui fosse ravvisabile una legittima modifica degli interessi applicati al contratto di conto corrente.