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Giurisprudenza

Nullità di contratti bancari: la rilevabilità d’ufficio prevale sul divieto di extrapetizione

16 Luglio 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 17257

Con sentenza n. 17257 del 12 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei limiti della rilevabilità d’ufficio dei profili di nullità degli atti negoziali (nella specie, contratti di fideiussione bancaria) sollevati per la prima volta nel giudizio di appello.

La Corte, nell’esaminare la questione, richiama preliminarmente il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14828 del 2012, le quali, affrontando proprio il tema del rapporto tra il principio della rilevabilità officiosa, in ogni stato e grado del giudizio, delle nullità contrattuali ed principio dispositivo correlato al divieto extrapetizione proprio del giudizio civile, hanno affermato il principio secondo cui il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale (come le nullità di protezione, poste a tutela del contraente consumatore), con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio.

Invero, le Sezioni Unite hanno affrontato il tema sotto il profilo della rilevabilità d’ufficio della questione di nullità nell’ambito di una domanda di risoluzione del contratto.

Tuttavia, secondo la sentenza in oggetto, gli stessi principi devono ritenersi pacificamente applicati anche laddove la questione della nullità di un testo negoziale sia stata espressamente posta all’attenzione del giudice dalla parte che mira ad escluderne, per questa ragione, la vincolatività, ancorché non sollevandone entro lo sbarramento endoprocedimentale finalizzato alla definizione del thema decidendum, tutti i profili d’invalidità.

Anzi, prosegue la Corte, si può ritenere che in questa specifica ipotesi, il rilievo officioso non incontri l’ostacolo della diversità del petitum e della causa petendi, che rimangono invariati, a differenza che nell’azione di risoluzione del contratto, ma ponga soltanto la questione, risolta dalla pronuncia, della correlazione con il principio dispositivo.

Facendo leva sulla funzione, propria dell’art. 1421 cod. civ. d’impedire che il contratto nullo, sul quale l’ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti, pur in presenza di un obbligo a carico del giudice di decidere secundum jus e quindi “di evidenziare in giudizio la mancanza di fondamento di una domanda che presupponga la sussistenza dei requisiti di validità del contratto”, vengono infatti superati quegli orientamenti che limitavano la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, anche oltre l’attività assertiva delle parti, soltanto alle azioni volte ad ottenere l’applicazione o l’esecuzione del contratto.

In tal senso, il rilievo officioso della nullità del contratto viene fondato sull’esigenza di tutela d’interessi generali non sacrificabili in nome del rispetto, meramente formalistico, del divieto di extrapetizione.


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