La sentenza è di particolare importanza. Questa la fattispecie: dato un rapporto di «deposito titoli» su cui venivano a gravitare più operazioni, il cliente fa valere la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro con riferimento non a tutte, ma solo ad alcune operazioni. Tra le sue difese, la banca replica che tutti gli altri investimenti – peraltro, una gran mole – erano andati a buon fine, chiedendo l’abusività della domanda del cliente proprio in quanto proposta con «modalità selettive». Il Giudice, constatato che la banca non aveva prodotto l’accordo quadro, respinge l’eccezione della Banca in quanto la domanda di nullità del contratto fatta valere dal cliente si inquadra nelle nullità di protezione, in particolare, in quella della norma di cui all’art. 23 TUF. La scelta del cliente di selezionare le operazioni con riferimento alle quali far valere la nullità – argomenta la sentenza – è legittima e non costituisce «esercizio abusivo del diritto», proprio perché trova la sua fonte in una nullità protettiva. Per un precedente, non meno importante, orientato nella medesima direzione sostanziale, si veda Trib. Torino, 31 ottobre 2014, giudice Astuni, su questa rivista.
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