Nel caso di specie, riguardante il ricorso per cassazione promosso dal titolare di una cassetta di sicurezza presso il caveau di una società fallita nei confronti del decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. avverso il decreto di acquisizione del contenuto di detta cassetta di sicurezza emesso dal Giudice Delegato, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio:
la facoltà del giudice delegato, a norma dell’art. 25 legge fallim., di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso dello stesso fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l’acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell’attivo fallimentare. In tale seconda ipotesi il decreto del giudice delegato, così come il decreto reso dal Tribunale in esito al reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l’ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici (Cass. Sez. U. 09/04/1984, n. 2258 e successive conformi).