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Giurisprudenza

Nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro con solo timbro della banca e codice del promotore finanziario

24 Settembre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 02 luglio 2012 il Tribunale di Rimini ha dichiarato la nullità per difetto di forma ex art. 23 TUF di un contratto quadro e dei singoli ordini di investimento eseguiti a mezzo il servizio di trading online.

Come evidenzia il Tribunale, l’onere formale imposto dall’art. 23 T.U.F. comporta la necessità di accertare l’esistenza di documenti sottoscritti da entrambi i contraenti ai fini della formazione di un valido accordo.

Richiamando l’orientamento della Cassazione, il Tribunale ricorda: da un lato, che la proposta, comunicata alla controparte e da quest’ultima sottoscritta con l’espressa specificazione “per ricevuta” non può considerarsi come accettata, atteso che la mera sottoscrizione “per ricevuta”, secondo il significato proprio di questa espressione, attiene solo alla avvenuta ricezione dell’atto, ma non comporta anche la manifestazione di volontà di accettazione della proposta stessa; dall’altro, che deve ritenersi nullo il contratto quadro in presenza di sigla illeggibile per convalida firme o di sigla apposta da funzionario della banca non abilitato.

Nel caso di specie, al contratto era stato apposto solo il timbro della banca ed il codice del promotore finanziario.

Secondo il Tribunale, la suddetta timbratura, accompagnata da una sigla illeggibile, non poteva ritenersi idonea a concretare la manifestazione della volontà di accettare la proposta contrattuale formulata dall’investitore, ma soltanto ad autenticarne la firma, essendo apposta da soggetto (il promotore finanziario) sfornito di rappresentanza legale e quindi del potere negoziale di concludere il contratto nell’apposito spazio prestampato destinato all’accertamento dell’autenticità e dei poteri di firma del sottoscrittore.

In presenza di tale inequivoca dizione, conclude il Tribunale, per conferire al timbro valore giuridico di accettazione della proposta, andava specificato che lo stesso era apposto per accettazione e non per autentica; la firma inoltre doveva essere leggibile e apposta da soggetto munito di legale rappresentanza o abilitato ad impegnare contrattualmente la volontà dell’istituto bancario.

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