Con sentenza del 14 settembre scorso, il Tribunale di Udine ha dichiarato la nullità del combinato disposto delle «“Condizioni Particolari”» e delle clausole contrattuali di un leasing disciplinanti «le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili per effetto di due criteri di indicizzazione, così condannando la Banca a restituire alla Società le somme «effettivamente pagatele in modo indebito».
Secondo quanto riportato nella pronuncia, nel contratto di leasing – che «impone in generale all’utilizzatore il pagamento di canoni mensili fissi n° 180, ciascuno da € … oltre iva; per un corrispettivo totale di € … oltre iva» – «è indicato il tasso effettivo».
Tale previsione contrasta, però, con le «clausole particolari» dello stesso contratto, «le quali affermano che il piano finanziario prevede canoni variabili in base a due criteri di indicizzazione: a) futuro andamento dell’indice Libor CHF 3 mesi 365 rispetto alla misura pattiziamente indicata (quale parametro che si dice in realtà utilizzato per costruire il piano finanziario); b) futuro andamento del tasso di cambio fra CHF ed Euro rispetto al livello pattiziamente indicato in contratto (avendo le parti, si dice, voluto rapportare la provvista usata da … per pagare il prezzo del bene al tasso di cambio in parola)».
Oltre a differire da quanto previsto nelle pattuizioni contrattuali, dette «clausole particolari» risultano pure – secondo il Tribunale di Udine – nulle per indeterminatezza.
E infatti, la prima «stabilisce che se il Libor CHF 3 mesi 365 avesse subito nel futuro delle variazioni rispetto alla base stabilita in contratto alla lett. … % si sarebbe dovuto rivedere il «piano finanziario contrattuale», adeguandolo alla variazione sia in rapporto al capitale che residua (in base all’originario piano finanziario) sia al numero di canoni residui»; ma – la circostanza non è di poco conto – «al contratto non è stato allegato un piano di ammortamento o finanziario né emergono altrimenti precise indicazioni circa le modalità con cui si sarebbe dovuto realizzare il rimborso periodico e combinato del capitale, degli interessi e di ogni altra posta conglobata nella rata di corrispettivo». La seconda – che assegna alla Banca l’incarico di «determinare mensilmente se, alla scadenza del periodo, vi fosse stata variazione tra il rapporto convenzionale di cambio Euro/CHF e quello prodottosi nella realtà», dividendo, in caso di avvenuta variazione, la «sommatoria dei canoni contrattuali maturati nel semestre … per il tasso di cambio storico di riferimento» e «moltiplica[ndola] per la differenza fra tale cambio e quello vigente alla data di scadenza del semestre» – risulta, stante l’indeterminatezza della prima, redatta in violazione dell’art. 1346 c.c. In effetti, «l’applicazione della formula» di cui alla seconda clausola «esige la previa conoscenza del canone mensile di riferimento, per come calcolato dopo eventuali variazioni dovute all’indicizzazione sui tassi»: «se però … è nulla per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto, la clausola di variazione del canone in base al LIBOR CHF, ciò non può che riverberarsi sul meccanismo di calcolo dell’ulteriore indicizzazione qui in esame».
Oltre all’accoglimento delle domande di nullità ex art. 1346 c.c. formulate da parte attrice, il Tribunale ha pure rilevato d’ufficio ulteriori profili di nullità delle stesse. Si tratta, in specie, della «mancata indicazione in contratto di quale, fra le N ipotizzabili variazioni che potessero avvenire nel corso del mese di riferimento, fosse rilevante per l’applicazione della clausola di indicizzazione»; della «mancata indicazioni della specifica fonte di conoscenza della variazione dell’indice»; della mancata indicazione di quale, fra le quotazioni della stessa giornata, «ci si dovesse rifare».
Tali profili di nullità non possono condurre, conclude il Tribunale, all’applicazione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7, TUB, che concerne la diversa ipotesi di «”mancanza” nel contratto di una specifica pattuizione scritta in tema di interessi», né quella di cui all’art. 1284 c.c., posto che «le nullità rilevate non colpiscono la clausola determinativa degli interessi ultra-legali in sé al momento della stipula, ma quella di loro indicizzazione pro futuro».
E infatti, afferma il Tribunale, «è valida la pattuizione» –contenuta nell’accordo contrattuale – «relativa alla determinazione dell’importo base dei canoni mensili anche per quanto riguarda la misura degli interessi conglobati in ciascuna rata dei piano originario». Non potendo «la misura del corrispettivo pattuito (porzione interessi) non poteva essere successivamente modificata per effetto delle variazioni degli indici indicati», stante la «nullità per indeterminabilità delle relative previsioni», la pattuizione di cui all’accordo contrattuale non può però essere modificata.
Per l’effetto, la domanda di ripetizione formulata dalla Società è stata «accolta solo per la differenza fra dovuto per canoni … e maggiori importi pagati».