Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall’investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 cod.civ., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore.
Il presente principio di diritto rappresenta un ulteriore specificazione di quello enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28314/2019.