Con l’ordinanza interlocutoria n. 23927 del 2 ottobre, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore, nell’ambito di un rapporto di investimento disciplinato da un contratto quadro dichiarato nullo per vizio di forma, di limitare l’eccezione di nullità a solo alcuni ordini di acquisto (cd. nullità selettiva). Ovvero, limitare la nullità ai soli contratti (di acquisto di prodotti finanziari), attuativi del contratto quadro nullo per difetto di forma, dai quali lo stesso investitore si sia ritenuto illegittimamente pregiudicato, lasciando gli altri fuori del giudizio.
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