Discostandosi da un orientamento che si era ormai consolidato (si veda, da ultimo, Cass., 16 settembre 2011, n. 18906), la Corte di cassazione haritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento (e dell’eventuale consequenziale avviso di irrogazione di sanzioni) prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dall’art. 7, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di costatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.