Con Risoluzione N. 1/E del 10 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.
Sul punto si ricorda come l’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, abbia modificato l’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura debba contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, eliminando contestualmente la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”.
Nel precisare cosa debba intendersi per “numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco”, la presente Risoluzione evidenzia come sia compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.