Con messaggio 23 gennaio 2018, n. 322, l’INPS ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) e sugli effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva (Durc on line).
Il nuovo regime normativo prevede in particolare la possibilità per i contribuenti di:
- pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’art. 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (comma 1);
- accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (comma 4, lett. a), n.1);
- accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (comma 4, lett. a), n. 2);
- accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (comma 4, lett. b).