L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 6774 del 17 settembre 2024, facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, ha fornito, in calce alla nota stessa, l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
Da tale elenco l’INL precisa, in base al dettato normativo, che vanno escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi inerenti la tutela della salute, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’INL rappresenta altresì che, anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida amministrativa non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004: ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Inoltre, l’INL ricorda ancora una volta che la disposizione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e, pertanto, troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
In sintesi, in base all’elenco fornito, la nuova diffida amministrativa troverà applicazione per le seguenti violazioni:
- Istituzione e tenuta del LUL
- Omesse registrazioni – ipotesi base
- Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi
- Infedeli registrazioni – ipotesi base
- Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi
- Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici
- Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro
- Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola
- Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola
- Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola
- Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato
- Cessazione gente di mare
- Mancata corresponsione retribuzione lavoro festivo
- Comunicazione di cessazione
- Omessa Comunicazione – Datore di lavoro pubblico e privato – terapisti della riabilitazione
- Cessazione, variazione o sospensione di attività alla CCIAA
- Omessa consegna prospetto paga – ipotesi base
- Omessa consegna prospetto paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi
- Inesattezza prospetto di paga – ipotesi base
- Inesattezza prospetto di paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi
- Comunicazione preventiva di assunzione laddove non sia applicabile la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”
- Assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione – AGENZIE DI LAVORO
- Correzione comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- Omessa corresponsione assegni familiari – ipotesi base
- Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza fino a cinque lavoratori
- Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza oltre cinque lavoratori
- Omessa informazione posti vacanti presso l’utilizzatore
- Contratto di somministrazione – elementi mancanti
- Omessa comunicazione al lavoratore ex art. 33, c. 3, D. Lgs. 81/2015
- Disparità di trattamento economico e normativo
- Omessa fruizione servizi sociali e assistenziali
- Omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi
- Omissione del piano formativo
- Attribuzione a livelli inferiori
- Assenza tutore o referente aziendale
- Comunicazione preventiva lavoro agile
- Comunicazione distacco intra-rete
- Violazione corresponsione retribuzione lavoratori a domicilio (cottimo)